La ristrutturazione del bagno può rientrare sia nella manutenzione ordinaria che straordinaria, a seconda del tipo di interventi previsti. Proviamo a sintetizzare le due fattispecie per capire meglio quando è necessario presentare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e cosa è cambiato con il nuovo decreto “Salva Casa”.
La manutenzione ordinaria comprende interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Non richiede permessi o comunicazioni al Comune. Per il bagno, questo include:
La manutenzione straordinaria comprende interventi più rilevanti, che possono modificare la struttura o gli impianti dell’edificio. Richiede la presentazione di una CILA. ma in compenso è sempre prevista la detraibilità dei lavori. Per il bagno, i tipici lavori di manutenzione straordinaria includono:
Se non si intende spostare muri e i lavori rientrano nella manutenzione ordinaria, quindi si può procedere senza richiedere permessi per la sostituzione dei sanitari, il rifacimento delle piastrelle e della pavimentazione, le riparazioni e le sostituzioni senza alterare gli impianti principali.
Se si prevede di effettuare lavori più complessi che rientrano nella manutenzione straordinaria, si dovrà presentare una CILA, redatta da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) e inviata al Comune. Il decreto “Salva Casa” ha però introdotto diverse novità per le ristrutturazioni edilizie. Compreso il silenzio assenso: se si presenta una CILA, il Comune ha un termine massimo per esaminare la pratica e, se non arrivano obiezioni entro 30 giorni, si può procedere con i lavori grazie al silenzio assenso.