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RIstrutturazione bagno: detrazioni senza CILA?

La ristrutturazione del bagno può rientrare sia nella manutenzione ordinaria che straordinaria, a seconda del tipo di interventi previsti. Proviamo a sintetizzare le due fattispecie per capire meglio quando è necessario presentare una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e cosa è cambiato con il nuovo decreto “Salva Casa”.

Manutenzione ordinaria del bagno

La manutenzione ordinaria comprende interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Non richiede permessi o comunicazioni al Comune. Per il bagno, questo include:

Manutenzione straordinaria del bagno

La manutenzione straordinaria comprende interventi più rilevanti, che possono modificare la struttura o gli impianti dell’edificio. Richiede la presentazione di una CILA. ma in compenso è sempre prevista la detraibilità dei lavori. Per il bagno, i tipici lavori di manutenzione straordinaria includono:

Lavori senza permessi

Se non si intende spostare muri e i lavori rientrano nella manutenzione ordinaria, quindi si può procedere senza richiedere permessi per la sostituzione dei sanitari, il rifacimento delle piastrelle e della pavimentazione, le riparazioni e le sostituzioni senza alterare gli impianti principali.

Quando è necessaria la CILA

Se si prevede di effettuare lavori più complessi che rientrano nella manutenzione straordinaria, si dovrà presentare una CILA, redatta da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) e inviata al Comune. Il decreto “Salva Casa” ha però introdotto diverse novità per le ristrutturazioni edilizie. Compreso il silenzio assenso: se si presenta una CILA, il Comune ha un termine massimo per esaminare la pratica e, se non arrivano obiezioni entro 30 giorni, si può procedere con i lavori grazie al silenzio assenso.

FONTE: PMI.IT

di ANNA FABI

16 GIUGNO 2025 ore 7:29

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